Cedolare secca e firma in dichiarazione: prove “certe” per combattere l’evasione di massa

di GIUSEPPE PASQUALE - pubblicato il 21/08/2010 in MERCATO & REGOLE
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Con altrettanta stima per Marco De Andreis non posso che condividere l’affermazione secondo cui la lotta all’evasione fiscale non può essere vinta a scapito delle libertà personali. Ritengo, tuttavia, che la misura da me proposta non interferisca con le libertà personali.

Prima di scendere nel merito trovo tuttavia opportuno inquadrare il tema specifico della evasione fiscale “di massa” e delle sue cause. A mio parere essa affonda le radici essenzialmente nelle modalità di formulazione tecnica degli illeciti: si tratti di evasione sui redditi da locazione piuttosto che di corrispettivi evasi da imprese o professionisti, di occultamento del prezzo di compravendita immobiliare piuttosto che di redditi soggetti al cosiddetto accertamento sintetico.

Per questo genere di violazioni si deve prendere atto della estrema difficoltà in cui si trovano i controllori del Fisco, a causa della oggettiva impossibilità di reperire la prova certa e diretta della cifra evasa. E questo rende di conseguenza inevitabile emettere accertamenti che quasi sempre sono basati su calcoli presuntivi. Diversa è, al riguardo, la situazione delle frodi fiscali, per le quali il Fisco di norma ha a portata di mano sia la cifra effettiva sia la prova diretta dell’evasione (mi riferisco a illeciti quali: false fatturazioni, frodi carosello, utilizzo di crediti fittizi, eccetera).

Accertamenti presuntivi ed evasione di massa, dunque, si condizionano reciprocamente, a mio modo di vedere, costituendo gli uni la causa e, al tempo stesso, l’effetto rispetto all’altra. La molla principale che trasforma l’evasione da illecito individuale a fenomeno diffuso (e “di massa”) è nella percezione certa che il contribuente ha di poter evadere impunemente. Essendo sicuro - per esperienza desunta dalla frequenza e dalla qualità dei precedenti controlli (su questo sottoscrivo in toto quanto Marco De Andreis afferma nell’ultimo capoverso) - che in futuro nessuno potrà metterlo di spalle al muro con prove inconfutabili.

Per converso (qui è il punto nodale della questione), il medesimo contribuente sa pure che scegliere di adempiere con onestà, all’opposto, non gli garantisce la piena intangibilità rispetto a future cifre di accertamento erronee, sempre possibili quando esiste un potere di accertamento unilaterale su base presuntiva. E una volta incappato nelle imprecisioni di un accertamento indiziario il contribuente onesto sarà sullo stesso piano di chi è stato evasore poiché qui la situazione si ribalta a suo danno ed è lui che non sarà in grado di provare in alcun modo la propria onestà fiscale (crederanno alla sua parola?).

Ritengo pertanto che l’affermazione dell’autore secondo cui <<l’evasione fiscale … va contestata e provata e non devono esistere scorciatoie rispetto a questa prassi>> resti pienamente praticabile solo per le frodi fiscali. Mentre, riguardo alla evasione di massa si deve viceversa ammettere che di norma non si rinviene nella prassi la prova certa e diretta della giusta cifra addebitabile.

Quanto innanzi evidenzia la estrema debolezza “in sé” del sistema di contrasto vigente, fin dalle proprie fondamenta. E rende opportuno per converso lavorare per la massima riduzione possibile di quel tipo di fattispecie che sono accertabili solo su base indiziario-presuntiva. E’ questa la più efficace forma di garantismo di cui si sente il bisogno: per tutelare il contribuente in buona fede da possibili errori in suo danno, ma anche per avviare a soluzione – al tempo stesso – il problema della evasione di massa.

La misura proposta, pertanto, si pone in linea con questa prospettiva. Il rinforzo della sanzione penale è previsto a fronte di un illecito strutturato in modo chiaro (violare il dovere di lealtà verso lo Stato) che è accertabile mediante prove certe e dirette. E mira a esercitare deterrenza facendo leva sulla speciale sensibilità dell’evasore di massa. Il quale, a differenza di chi delinque mediante frode fiscale, sarà particolarmente interessato a non cacciarsi mai in situazioni di vulnerabilità effettiva: la sanzione penale, infatti, sarebbe ancor più temuta non solo perché “culturalmente” estranea al contesto sociale di appartenenza, ma anche perché questa volta sarebbe applicabile con maggiori margini di concretezza.

In merito alle specifiche considerazioni svolte da Marco De Andreis non condivido, francamente, la preoccupazione dell’autore che ha definito “coercizione grave” e persino “grave limitazione delle libertà personali”, l’obbligare un possessore di abitazione sfitta a dichiararlo sotto pena di sanzione penale. E’ dalla riforma degli anni ’70 che il rapporto contribuente-Fisco è imperniato in toto sulla centralità delle dichiarazioni di parte. Si potrebbe anche ritenere che un tale schema realizzi, al limite, inversione dell’onere della prova (ma solo in senso lato). Si tratta tuttavia di una impostazione a cui non è possibile sottrarsi essendo strutturale ed immanente a tutto il sistema tributario.

Già oggi il proprietario di un immobile viene chiamato a dichiararne lo stato locativo. L’unica novità proposta è nel prevedere l’aggiunta di una sanzione penale. Si potrà essere d’accordo o meno sul piano della graduazione, ma asserire che tale misura rischia di interferire con la tenuta delle libertà personali mi sembra inappropriato. E’ prassi consolidata nel nostro ordinamento far ricorso alla figura dell’atto notorio (dichiarazione sostitutiva) utilizzata tutti i giorni in un’infinità di procedimenti amministrativi. E anche all’interno della dichiarazione dei redditi ci sono precedenti analoghi sia vecchi sia vigenti. Non mi sembra che essi abbiano prodotto fino a oggi gli inconvenienti paventati.

Per quanto riguarda il rischio che la sanzione penale di per sé depotenzi l’incentivo a dare in affitto l’abitazione, mi sembra che ciò non sia condivisibile, sempreché – come sempre – venga fatta una comunicazione corretta del modo in cui funziona la misura.

Condivido invece le perplessità dell’autore circa la possibilità che, effettivamente, la nuova forma di contrasto di interessi potrebbe indurre i proprietari a lasciare sfitte le case. L’idea di base della proposta tuttavia mi pare assai condivisibile e il problema è semmai di studiare adeguatamente la questione operativa in sede di formulazione definitiva della norma (l’analogo provvedimento che fu sul punto di entrare in vigore 4 anni fa - emendamento di maggioranza del 9 dicembre 2006 presso la 5^ Commissione del Senato – in effetti recava una disciplina di dettaglio molto più articolata rispetto quella stringatissima, e forse insufficiente, approvata in bozza il 4 agosto 2010).

In definitiva, credo che i quarant’anni di fallimenti impongano la necessità di cambiare profondamente strada nelle strategie di contrasto alla evasione di massa. E l’unica via che vedo percorribile per imboccare un punto di svolta è quella di ridisegnare alle radici l’architettura degli adempimenti, coinvolgendo molto più da vicino il contribuente (anche con il sacrificio di obblighi e vincoli più penetranti, rispetto a oggi), pur di rendere accertabile il più possibile su base oggettiva la cifra delle eventuali infrazioni.


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