Concorsi, maledetti concorsi
di MARCO DE ANDREIS - pubblicato il 01/02/2010 in MERITO & OPPORTUNITÀCome ci ha ricordato su questo sito il post di Marcello Clarich, la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito il principio secondo cui (art. 97 della Costituzione) “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. La Corte ha ritenuto che una legge regionale (veneta) che apriva la porta ad alcune eccezioni non fosse giustificata.
Che la sentenza, nel riaffermare il principio del concorso, rafforzi anche il principio del merito – come sostiene Clarich – è però, io credo, un non sequitur. Non basta infatti continuare a ogni pie’ sospinto – seppur da fonte autorevolissima come la Corte Costituzionale – a ripetere che la selezione dei pubblici funzionari deve essere “trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti”.
Su questo siamo tutti d’accordo. La domanda da fare è piuttosto: è davvero il concorso lo strumento per una selezione rispondente a questi criteri?
Qui possiamo dare due accezioni al termine “concorso”: una stretta (A) secondo la quale una commissione effettua la selezione sulla base di una prova scritta e una prova orale dei candidati. E una larga (B), secondo la quale una commissione (o un individuo) effettua la selezione sulla base dei titoli dei candidati desunti dai loro curricula e di un colloquio.
Il concorso (A) è uno strumento di selezione accettabile – se usato correttamente, and it’s a big if – quando si tratta di scegliere decine o centinaia di persone, tra centinaia o migliaia di candidati, da destinare ai gradi iniziali di una data carriera. Quando, in altre parole, c’è grande fungibilità tra soggetti. Ma quando il grado di fungibilità è basso, il concorso (A) è lo strumento sbagliato: è un incentivo a truccare le carte.
Ora, nella società che immaginavano i padri fondatori della Repubblica era forse normale presumere che alla pubblica amministrazione - che comprende anche cose assai poco amministrative, come l’educazione terziaria, la ricerca, la sanità, ecc. - vi si accedesse direttamente al termine del ciclo d’istruzione e poi vi si restasse a vita e che un funzionario valesse l’altro. Per i padri fondatori il concorso era il concorso (A).
Oggi non è quasi mai così, un funzionario non vale quasi mai l’altro perché la complessità richiede specializzazione. E la specializzazione non si ottiene transitando direttamente dal ciclo d’istruzione alla pubblica amministrazione senza un’esperienza intermedia.
Se avessimo buon senso, dunque, faremmo un uso crescente del concorso (B), senza scomodare la Corte Costituzionale e senza dover invocare riforme costituzionali. Ma siccome non abbiamo buon senso - abbiamo cioè un bias sistematico a favore del concorso (A) che ci ostiniamo a identificare con il vero concorso - uno come me è costretto a invocare una riscrittura dell’art 97. Dirò poi alla fine in che modo.
Le caratteristica fondamentale che rende il concorso (A) uno strumento di selezione sbagliato per i posti che veramente e sempre di più contano è che attraverso la presunta sacralità delle prove scritte e orali – che è facilissimo violare, volendo - deresponsabilizza chi assume. Assunto per concorso (A) vuol dire assunto da nessuno. Qualcuno ha mai sentito casi di membri di commissioni di concorso (A) chiamati a rispondere perché il funzionario vincitore del concorso (A) da loro presieduto si è rivelato palesemente incapace o ha addirittura procurato danni alla cosa pubblica?
Mancando il principio di responsabilità e di rintracciabilità di chiunque abbia il potere di assumere, il concorso (A) diventa lo strumento ideale per ogni sorta di abusi. Cosa c’è di meglio per chi vuole commettere un abuso di sapere in partenza di essere irrintracciabile e sollevato da ogni responsabilità? Il principio del merito si muta perciò, proprio grazie al concorso (A), nel suo contrario.
Paradossalmente la scelta dei collaboratori diretti dei membri dei vari esecutivi risponde assai più del concorso (A) al principio di responsabilità. Se, in questi casi, il funzionario pubblico è inutile e dannoso, è facile risalire a chi lo ha assunto. E se quest’ultimo è un politico porta perlomeno la responsabilità politica dell’assunzione.
Niente di quanto vado dicendo deve far pensare che io sia favorevole agli scivoli tra queste posizioni temporanee e posizioni permanenti. Da questo punto di vista, assai più ristretto, sono contento che la Corte Costituzionale abbia bocciato la legge regionale (veneta), perché appunto mirava in parte a stabilizzare en masse incarichi temporanei di natura politica. Sono contrario a qualunque sanatoria - e ne abbiamo avute a centinaia in ogni angolo della pubblica amministrazione. Selezione ha da esserci, sempre. Il punto qui è piuttosto: quale selezione?
Altre caratteristiche del concorso (A) lo rendono uno strumento sbagliato per la selezione di personale qualificato in ruoli di responsabilità. Non può dire nulla sulla capacità di un soggetto di lavorare in team, cosa di crescente importanza in ogni moderna organizzazione del lavoro. Tende a privilegiare la ritenzione di nozioni piuttosto che l’applicazione di un corpo di conoscenze a un problema specifico, amministrativo, produttivo o persino di ricerca.
Sui concorsi universitari italiani (un mix di A e B) ha detto tutto quello che c’era da dire Roberto Perotti in L'università truccata. È vero che questo libro si concentra sulle discipline economiche. Ma chiunque conosca, anche poco, come vanno le cose altrove – incluse purtroppo le scienze dure, una volta considerate un’isola felice – sa che la situazione descritta da Perotti è la norma e non l’eccezione.
Un esempio concreto. C’è in orbita un satellite italiano per la ricerca scientifica. Praticamente tutto il personale che lo gestisce è precario. Poiché il satellite non è rientrato in fiamme nell’atmosfera e i dati che manda vengono analizzati bene si deve desumere che questo personale precario sappia il fatto suo. Ha senso bandire un concorso (A) per (quasi)-stabilizzarli? Evidentemente no. Eppure è stato fatto.
Altro esempio: la dirigenza nel settore pubblico. Io trovo incomprensibile che si debba accedervi per concorso (A) invece che per normale evoluzione di carriera dei funzionari laureati al massimo del loro livello. Nelle istituzioni europee non c’è barriera tra funzionari e dirigenti salvo, naturalmente, un normale processo di selezione basato su interviste – alias concorso (B) - al quale possono partecipare, in certi casi, anche candidati esterni.
Ma anche nelle istituzioni dell’Unione ci sono stati numerosi casi di concorsi (A) truccati o truccatissimi e se ne fa un uso eccessivo, proprio come in Italia. Io sono incappato in uno di questi e ne ho raccontato la storia qui. Fino al 1999, l’anno del concorso (A) che diedi io, la Commissione europea ha impedito ai candidati di accedere alla propria prova scritta dopo la correzione. Non c’era possibilità di appello né di ricorso. Una perfetta macchina d’abuso, riformata parzialmente sull’onda di una marea montante di proteste.
Ho insistito in questo e in un altro mio post recente (Perché sono tornato in Italia?) sull’esperienza mia personale dei concorsi (A) – anzi, del concorso (A): è l’unico che ho mai dato – per una sorta di senso civico. Non mi sembra onesto discutere del problema in astratto senza menzionare la mia personale esperienza.
Per tutte le ragioni che ho esposto sopra – e fatte, naturalmente, le debite proporzioni – le vittime dei concorsi (A) truccati sono simili alle vittime degli stupri. Se protestano il torto subito sanno che dovranno sopportare anche il sospetto altrui che la colpa sia invece loro. E come con gli stupri, sono talvolta proprio le persone più care a consigliare il silenzio.
Per tornare al problema iniziale, visto che non abbiamo buon senso, detestiamo responsabilità e rintracciabilità e perciò identifichiamo il termine “concorso” con concorso (A), la cosa da fare è riscrivere l’art. 97.
Come? Usando proprio le parole della Corte: la selezione dei pubblici funzionari deve essere “trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti”.
Una Carta fondamentale serve appunto ad affermare principi e finalità generali. Non credo sia la sede appropriata per stabilire qual è lo strumento giusto per soddisfarli.



