Redditometro: mini-proposta per fare cassa a danno dei finti poveri

di OIDA - pubblicato il 16/01/2012 in MERCATO & REGOLE
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Una piccola variante ai modi di utilizzo del previgente Redditometro -  in alternativa al modello preannunciato il 25 ottobre 2011 (vedi qui)   - potrebbe portare parecchi quattrini nelle casse erariali. A pagare sarebbero in primis i finti poveri.  E, fra questi, gli intestatari dei beni mobili registrati del segmento lusso.


Si tratta di:
- 594.350 vetture oltre 185 kW di potenza effettiva,
-  99.079 natanti
-  2.012 aeromobili.
Secondo i dati dell'anagrafe tributaria (A.T.), resi noti il 10 dicembre 2011 dal quotidiano economico "il Sole 24 Ore", infatti, almeno un quarto di chi possiede auto "di lusso", barche di fascia "media o alta" e aerei, dichiara al fisco meno di 20mila euro annui.

Le modalità per mettere sotto tiro questi soggetti potrebbero essere relativamente semplici.  A tal fine, bisognerebbe concentrarsi sulle spese di gestione e mantenimento collegate ai maxi-beni posseduti dal finto povero. Fra questi ultimi - gli unici, in realtà, per i quali avrebbe senso, propriamente, parlare di Redditometro - occorre distinguere i beni e servizi veramente tracciati nell'anagrafe tributaria (A.T.) rispetto quelli che ne sono fuori (per capire cosa s'intende, a tali fini, per bene tracciato, vedi qui). E ovviamente puntare solo sui primi.

Se immaginiamo il popolo degli evasori raffigurato da una montagna entro cui alla base ci sono i tanti che evadono poco, mentre in cima sono i pochi che evadono tanto, allora è giusto dire che il Redditometro dovrebbe procedere rigorosamente  nella direzione dall'alto in basso, cominciando dalla cima dell'iceberg. Tutto questo andrebbe fatto,  peró,  apportando preliminarmente una variante rispetto al passato. Ovvero, bisogna che il responso finale sia rappresentato non già da una cifra unica, ma da un range in grado di individuare una fascia reddituale di appartenenza, oscillante fra un minimo e un massimo.

Questa ė una regola tecnica connaturata al grado di approssimazione insito in qualunque operazione di stima. E che invece solo il fisco nostrano inspiegabilmente da sempre sconosce (dai primi anni '90 ad oggi ne hanno fatto le spese,  con rilevanti effetti boomerang, le claudicanti performance sia del Redditometro sia degli Studi di settore). La pretesa di “tirare a indovinare” l'ammontare della cifra evasa sotto forma di bersaglio preciso e puntuale, piuttosto che in termini, più verosimili, di fascia di appartenenza, è velleitaria e costituisce al tempo stesso la migliore garanzia per il fisco di mettersi già in partenza dalla parte del torto. Viceversa, il fatto di trovarsi di fronte a un orizzonte di,  poniamo, cinque o sei fasce reddituali alternative, e di venire associati dal fisco a una di esse, fa sì che si sia obbligati a effettuare una comparazione utile, avendo come termine di raffronto un numero assai limitato di alternative.

Esprimere invece in cifra unica i risultati di una stima,  tende a mettere l'interessato  dalla parte della ragione (parlo in termini psicologici, ma non solo).  Ciò in quanto, messa così,  nessun raffronto utile è possibile con un altro range che sia in ipotesi comparativamente più verosimile. Risultando piuttosto evidente, pur se in modo implicito, che una infinità di ulteriori cifre fisse sono tutte equiprobabili. Tutto questo senza contare che è quasi impossibile che la cifra stimata sia stata realisticamente  in grado di indovinare con "precisione svizzera" qual è stata la effettiva somma a suo tempo  evasa (ammesso che l'interessato ne abbia tenuto puntuale memoria, a sua volta).  

Fatta questa correzione di metodo, l'operazione che qui si propone risulta per il resto agevole. Sarebbe sufficiente inviare al destinatario una cartolina per posta semplice, con dentro il responso finale del  Redditometro, recante una stima, a esempio, in un range "da 65mila a 100mila euro”. Giunti a questo punto sarebbe ragionevole dare al destinatario la possibilità di definire l'annualità conteggiando solo l'imposta (per stare all'esempio, versamento da calcolare su 65mila euro, togliendo la quota del dichiarato).  

Una tale procedura (che ovviamente necessiterebbe di un’apposita modifica normativa ad hoc) ė snella e con costi assai bassi (una stampa automatizzata da pc, più affrancatura di posta semplice). Ciò  è importante, poiché è quel che consentirebbe, per la prima volta, di recapitare addebiti potenziali, ma personalizzati, in un'ottica tipica della “fiscalità di massa”. E quindi raggiungere un numero sconfinato di destinatari, anche nell'ordine di centinaia di migliaia. Provvedendo al tempo stesso a lasciare il "cerino" nelle mani di un tipo di  contribuente altamente sospettabile di evasione. E, in più, senza particolari ricadute di gestione o rischi di ingolfamento per le strutture amministrative periferiche. Oida, peraltro, condivide le ragioni per cui negli accertamenti in base a stima è opportuno rinunciare alla sanzione, nel senso spiegato in altro post pubblicato sempre su www.crusoe.it (vedi qui).

In caso di mancata definizione, invece, il contribuente verrebbe avvertito che partirà dall'ufficio un accertamento presuntivo, il quale in automatico sarebbe emesso per 100mila euro. E di lì, nella ipotesi,  si comincerebbe il contraddittorio onde valutare in via bonaria, presso l'ufficio delle entrate, le prove in contrario che il contribuente ha (se ne ha). Ovviamente, nella costruzione del modello, gli importi vanno tarati  con assoluta (e direi, anche, inedita) prudenza.

Anche questo è un punto decisivo. Trattandosi di metodi di calcolo su base presuntiva, serve effettuare conteggi ispirati al massimo della moderazione. Si tratta in altre parole di replicare un precedente storico che funzionò moltissimo, all'epoca dei cosiddetti parametri di accertamento (riferiti alle annualità  1996-97), in base all'articolo 3, commi 137 e seguenti della legge 662 del 1996. E si tratta, altresì,  di fare tesoro, ai fini della legittima esigenza di giustificare questo apparente “sconto” a favore dell’evasore, di una verità lapalissiana, in termini operativi, verità a suo tempo sapientemente esplicitata nella circolare 140/E del 1997 (in particolare si veda lo stralcio della circolare riportato nel paragrafo 2 del post pubblicato qui).

Da notare, infine, che la somma calcolata in via presuntiva col Redditometro andrebbe sommata agli esborsi per  qualunque spesa di cui, in base alle risultanze dell’anagrafe tributaria, è comprovato l’acquisto nel periodo d’imposta. Per cui tali importi dovrebbero, essere aggiunti alla quota-Redditometro, ed inclusi nella comunicazione bonaria spedita al contribuente.  

La proposta qui in commento, infine,  deve intendersi come soluzione ponte provvisoria, in vista di una auspicabile riprogettazione dello strumento, che si ispiri alle medesime linee guida.

Può risultare utile, infine, effettuare un raffronto del Redditometro con il congegno di calcolo "gemello", costituito com'è noto dal software Gerico (con cui si ottiene il responso omologo ai fini degli Studi di settore). In allegato al presente post (vedi i file pdf cliccabili qui in calce) sono state predisposte due tabelle le quali evidenziano quali sono, rispettivamente per Gerico e Redditometro, i punti di forza e di debolezza sul piano delle potenziali performance, quali strumenti utili per accertamenti di massa.

 


Allegati:

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