Finalmente il redditometro, ma come funziona?
di OIDA - pubblicato il 24/10/2011 in MERCATO & REGOLE1.- Domani 25 ottobre sarà presentato il prototipo del nuovo software in grado di calcolare la cifra del reddito presunto da addebitare a chi conduce un tenore di vita parecchio al di sopra dei guadagni annui dichiarati.
Finalmente l’amministrazione finanziaria (AF) viene dotata di uno strumento in linea coi tempi per stanare coloro che sono poveri solo al proprio cospetto.
Alla vigilia dunque dell’atteso evento ritengo utile esprimere alcune considerazioni sulle caratteristiche che auspicabilmente lo strumento dovrebbe avere.
Bisogna ammettere che il compito che grava sulle spalle dell’AF è di portata storica e non ha precedenti per peso, difficoltà e grado impareggiabile di complessità. Riuscire a misurare in modo credibile il "giusto" reddito minimo cucito addosso, in forma personalizzata, a decine di milioni di persone (sulla base di indicatori di spesa ad alto tasso di “volatilità”, intercettati per l’appunto solo dal tenore di vita) è impresa al limite di ciò che è umanamente possibile e - bisogna riconoscerlo - quasi velleitaria.
Se questo è vero, tuttavia, sarebbe per converso poco appropriato che, nonostante la constatazione di difficoltà obiettivamente insormontabili, ci si imbarcasse ugualmente in una battaglia che si sa già per certo essere persa in partenza. Se il gioco deve essere a somma zero, in altre parole, è meglio stare fermi, piuttosto che ingenerare a vuoto onerose forme di inquietudine negli amministrati.
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2.- Deve essere chiaro che il redditometro, per definizione, é strumento di per sé rudimentale. Questo non è un difetto, ma una caratteristica, un modo d'essere. Va bene per alcune situazioni, meno bene per altre. Esso sa calcolare una cifra che è al tempo stesso sicura, ma parecchio approssimata: non già “la” cifra capace di fotografare millimetricamente quanto hai evaso. In altre parole, se tieni lontano il redditometro dalla zona di rischio dentro la quale esso risulta particolarmente debole, lo strumento garantisce massima certezza e anzi una sostanziale inattaccabilità degli addebiti.
Il suo grado di approssimazione, peraltro, ben si presta a essere colto non da un responso a cifra unica, come purtroppo avviene ancora oggi per gli studi di settore. Ma piuttosto da un verdetto che individui il reddito addebitabile associando il contribuente a una fascia di appartenenza, delimitata da un range con due valori, uno minimo e uno massimo. Insistere sul concetto di cifra unica sarebbe credo innaturale, una forzatura rispetto alla realtà. Difficile che una tale impostazione incontri il consenso (necessario, come si cercherà di dimostrare più avanti) da parte di centinaia di migliaia (se non milioni) di contribuenti.
Un precedente interessante a cui sarebbe opportuno ispirarsi, non solo come meccanismo di calcolo, ma anche come strumento di accertamento, è il software di calcolo dei parametri accertativi che fu applicato per il biennio 1996 e 1997 ai sensi della legge n. 662 del 1996, articolo 3, commi 125 e 126 (si veda, in particolare l'allegato al decreto ministeriale 27 marzo 1997).
Dopo aver calcolato la cifra del ricavo accertabile, infatti, la legge dell’epoca riconosceva uno sconto, una riduzione (pari al cosiddetto fattore di adeguamento) onde incentivare chi, giocando d'anticipo, fosse stato disposto a pagare subito il quantum nella dichiarazione dei redditi, attenendosi al ricavo calcolato dal software, sia pur ridotto, sempre in forma predeterminata, previa decurtazione del cosiddetto fattore di adeguamento.
Merita di essere riportato, al riguardo, un passo della circolare 140/E del 16 maggio 1997: <<La riduzione in sede di adeguamento spontaneo è stata riconosciuta al fine di tenere conto, sia pure in modo forfetizzato, della possibilità per il contribuente di far valere in sede di definizione dell'accertamento con adesione e in contraddittorio con l'ufficio, eventuali circostanze ed elementi idonei a dimostrare la legittimità dello scostamento, anche parziale, dei ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati da quelli presunti in base ai parametri, facoltà che non è evidentemente possibile esercitare in sede di adeguamento spontaneo>>.
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3.- Tornando ora al redditometro, inteso come strumento di calcolo, esso dicevamo è dispositivo non adatto per lavori di precisione. Sa dare il massimo – e lì diventa davvero infallibile - solo quando lo usi, anche un po’ “all’ingrosso”, ma solo per accertare i casi più eclatanti di evasione (dove il gap fra speso e dichiarato è sproporzionato sia in percentuale che in valore assoluto). Voglio dire che se l’AF saprà organizzarsi al suo interno il redditometro è in grado agevolmente a mettere di spalle al muro i grandi evasori. Quelli – per intenderci – che esagerano all’inverosimile, ovvero che conducono una vita da nababbi cavandosela con pochi spiccioli in termini di imposta annua.
La cosa più ragionevole, pertanto, è sfruttare lo strumento in armonia con le sue intrinseche potenzialità tecniche. Se immaginiamo il popolo degli evasori raffigurato da una montagna dove alla base ci sono i tanti che evadono poco, mentre in cima i pochi che evadono tanto, allora è giusto dire che il redditometro dovrebbe puntare alla parte dell'iceberg che è posizionata verso l’alto.
Facendo molta attenzione a non inciampare, a non bruciarsi (in termini di affidabilità percepita), lasciandosi ingenuamente imbrigliare nella fascia dei troppi che evadono poco (mettersi in gioco dentro questa zona, sarebbe come arrischiarsi in una battaglia già persa in partenza). Mano a mano che diminuisce la cifra di scostamento, infatti, e quindi per importi gradatamente inferiori, sarà intercettato un numero via via crescente di contribuenti irregolari.
Ma attenzione: a ridosso del confine inferiore, e cioè vicino alla soglia minima di accertabilità (immediatamente sopra lo scostamento del 20 per cento previsto per legge), si può immaginare una sorta di zona grigia, dai confini indeterminati, che potrebbe trasformarsi in una trappola per l’AF.
Riservandole un’insidiosa problematicità di gestione al di sopra delle previsioni. Trattasi infatti di casistiche border line da cui l’AF fa bene a prendere le distanze, dato che esse, senza garantire alcun risultato certo in termini di introiti, “imbrattano” inutilmente l’immagine diffusa che dello strumento si percepisce, coinvolgendolo in una serie sconfinata di test dall’esito tutt’altro che infallibile (e anzi tante volte erroneo).
4.- Prima di varare il nuovo software in modo definitivo, inoltre, sarebbe ragionevole chiarire l’obiettivo strategico che ci si propone e decidere quindi a monte quale di queste due linee deve prevalere:
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la linea dura, che comporta il recupero di gettito prevalentemente in via repressiva (e sarebbe la prima volta nella storia). Anche vincendo a muso duro ogni resistenza dei destinatari. Magari puntando, al limite, su una massa di futuri avvisi di accertamento, probabilmente per centinaia di migliaia, da calcolare tutti a tavolino, in automatico, in base alla cifra “da redditometro”;
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oppure la linea morbida, cioè avente la finalità di spingere sul rafforzamento dell’adempimento spontaneo; ciò implica, al contrario, che si starebbe puntando sull’aspettativa di maggiori importi da dichiarare, in massa, all’interno del modello Unico, esattamente come già avviene su altro fronte, con gli studi di settore.
Significa, quindi, che se da subito (per come è costruito il software) ci si approccia al contribuente mostrando i muscoli, vuol dire che si è deciso di puntare sulla deterrenza piuttosto che sulla compliance (i due concetti non sono sinonimi).
Quindi si sta rinunciando definitivamente a ottenere in contropartita un atteggiamento di cooperazione e collaborazione, allertando viceversa nel contribuente tutti i meccanismi antitetici e di contrapposizione.
Ce lo si può permettere? O, più precisamente, la domanda è un’altra. Quello che di sicuro ci si può permettere a livello di singolo contribuente, ce lo si può parimenti permettere a livello di massa? Una volta scelta la linea dura, infatti, l’AF ha le mani legate e le tocca essere consequenziale: essere in grado cioè di arrivare per davvero alla notifica unilaterale di centinaia di migliaia di atti, tutti perfetti e di qualità eccelsa.
Se dunque si punta sulla via repressiva, l’AF farà bene a concentrarsi solo sui contenuti del software, ovvero sulla sua idoneità a calcolare, su basi probatorie certe ed inattaccabili, una cifra “pesante”. Ovviamente, dico pesante non certo nel quantum, bensì in termini di sua intrinseca affidabilità (cioè una cifra che, per ogni addebito, sia in grado di esprimere un tasso di incertezza probatoria e di conseguente contestabilità prossimo allo zero).
Se così è (ma solo se così è) l’AF – in sede di elaborazione del software - può dimenticarsi del contribuente e ignorarne le possibili reazioni, senza doversi preoccupare, cioè, se il software, a esempio, lo assoggetterà a vincoli, fastidi eccessivi o ad altra forma di soggezione.
Se invece l’AF si rende conto che quello che essa riesce a fare bene verso il singolo, non ha la forza di replicarlo nei riguardi di masse sconfinate di contribuenti, allora conviene non mostrarsi col volto duro. Un tale atteggiamento, infatti, rischierebbe di risolversi in un pericoloso boomerang.
In quest’ultimo caso non restano che due possibilità.
O ci si rassegna che per la via repressiva non si potrà mai fare cassa (come è sempre avvenuto fino a oggi nella storia del contrasto alla evasione di massa) e quindi si rinuncia ai recuperi per grandi numeri. Limitandosi a portare a casa quelli che - in proporzione al quantum evaso - sono pur sempre quote marginali.
Oppure, se si vuole per davvero un incremento stabile e duraturo del gettito a livello di massa, non ci sono alternative. Questo traguardo puoi raggiungerlo solo se i destinatari li convinci, non se li spaventi.
L’esperienza critica relativa agli studi di settore vissuta nell’estate 2007 dimostra che quando agisci in modo cruento gli introiti per un breve periodo aumentano (la paura del fisco, rende). Ma quando si innescano meccanismi di massa, sei costretto a bruschi dietrofront, dato che una strada del genere è destinata a non avere futuro.
Per erodere quote di evasione di massa con grandi numeri, in altre parole, si è vincolati al consenso. Bisogna farsene una ragione. E’ duro a dirsi, ma per come siamo messi ancora oggi nell’architettura del sistema attuale - una architettura colabrodo che io chiamerei “crea-evasori”, e che da 40 anni rende permanentemente ricattabile l’AF da parte della massa (una architettura di fondo che però nessuno osa mettete in discussione) - è così. Se si vuole aggredire il fenomeno, i presunti evasori (di massa) oggi come oggi bisogna coccolarli, trattarli da clienti-azionisti, non già da delinquenti-fuorilegge.
Magari li prendi in giro, bluffi anche tu nell’eterno gioco di guardie e ladri che da 40 anni tieni in piedi. Ma l’atteggiamento con cui devi approcciarti dentro il loro cervello non può che essere collaborativo e di vera compliance.
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5.- Cerchiamo ora di capire quali margini ha l’AF per optare a favore della linea dura. Davvero ha la forza, nelle condizioni attuali, di bypassare il consenso del contribuente-evasore-di-massa?
A tale riguardo, sembra di capire che i numeri non ci sono. Stando alle cifre diramate sull'ultimo triennio (2008-2010), risulta che sono stati emessi, in media su base annua, circa 25mila avvisi di accertamento del tipo “sintetico”, i quali hanno fruttato mediamente (soltanto) 60milioni di maggiore imposta definita. Sono numeri da azione repressiva postuma (dagli esiti simbolici), non grandi numeri in linea con il contrasto alla evasione di massa.
Lo stesso dicasi delle prospettive per i prossimi anni che puntano a una media annua – pari a 35mila accertamenti sintetici – che è propria anch’essa dei meri recuperi mediante normale azione repressiva. Niente a che vedere con l’aspettativa di ridurre lo stock di evasione fiscale dilagante a livello nazionale (255 miliardi su base annua, secondo gli ultimi dati pubblicati nel rapporto finale in data 15 giugno 2011 del gruppo di lavoro “economia non osservata e flussi finanziari”, presieduto da Enrico Giovannini).
6.- Se, dunque, l’accertamento-tipo deve essere inattaccabile almeno per centinaia di migliaia di atti, significa anzitutto che i fatti-prova a fondamento dei calcoli e delle moltiplicazioni operate dal software, devono essere già in possesso nelle banche dati dell’AF. Questo è vero (è sempre stato così), ma limitatamente a un ristretto numero di spese-indice, fra cui cito le seguenti categorie: beni immobili, vetture, aeromobili, imbarcazioni (in parte) e poche altre cose.
Per quanto riguarda tutto il resto, come a esempio per spese del tipo vacanze di lusso, scuole private, circoli prestigiosi, eccetera, sarebbe condizione pregiudiziale che si sia trovato il modo per acquisire d'ufficio, assicurandole alle banche dati dell’AF, non già le sole evidenze sparute dei sopralluoghi più recenti fatti presso singoli contribuenti da guardia di finanza o agenzia delle entrate, ma la mappa completa di tutte persone che fruiscono di tali servizi sul territorio nazionale, con a fianco indicata la consistenza della spesa da ciascuno effettuata.
Si tratta di una precauzione imprescindibile, che non va sottovalutata. Lo ha suggerito altresì la commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria nel documento finale votato il 15 luglio 2009, paventando anzi, ove fosse stata mantenuta la impostazione empirica propria dello strumento previgente, <<nuovi limiti anche sul piano della sostenibilità sociale e dell’impatto con l’opinione pubblica>>.
Senza, dunque, la previa garanzia di un approvvigionamento, a tappeto e d’ufficio, delle prove legali di avvenuto godimento per un certo tempo dei beni-indice, si costruisce sulla sabbia. Rischiando di cadere ancora una volta nella stessa trappola in cui tante volte siamo già caduti in passato.
Per l’AF significherebbe di nuovo rimanere ostaggio del soggetto controllato, consegnarsi in toto nelle mani di lui. Quest’ultimo infatti sarà libero (al riparo da ogni rischio concreto di controllo) di raccontare il vero, oppure il falso, facendosi dire proprio dal software esattamente quel che si vuol sentir dire (in termini di cifra congrua).
È la stessa cosa che sin dal primo momento si ė verificata in forma diffusa con la manipolazione del risultato di Gerico, da parte di contribuenti cosiddetti “furbi”, nell’ambito degli studi di settore.
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7.- Ma oltre a questa c'è un'altra possibile insidia, per questa via. Il software dovrebbe fare di tutto per nascondere la diretta dipendenza del singolo indicatore di spesa dalla cifra finale da pagare in termini di maggiore imposta. Mi spiego con un esempio.
Se nel paniere io trovo indicati i viaggi di lusso e per questa voce io – nelle vesti di contribuente - ho speso 20mila euro, è opportuno che il software “copra” e renda non visibile la relazione diretta fra i 20mila euro e la maggiorazione del calcolo da pagare (poniamo più 6mila euro).
Perché altrimenti io contribuente mi racconterò che questi 6mila euro sono niente altro che una maggiorazione che fa corpo con il prezzo del singolo indicatore (in questo esempio, dunque, con la spesa per il viaggio). E il diffondersi non sempre controllabile di questi input fra i consumatori potrebbe generare reazioni tendenti a deprimere inappropriatamente i consumi.
A questo punto, infatti, le opzioni del contribuente sulla carta diventano tre:
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o faccio il viaggio e mi rassegno a pagare i 6mila euro in più,
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o rinuncio al viaggio (valuto che per effetto del redditometro mi viene a costare troppo),
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oppure lo faccio ugualmente ma all'insaputa del fisco, semplicemente evitando di raccontarlo nel software del redditometro.
Cosa farà la massa dei contribuenti di fronte a questa triplice opzione? Non me lo auguro affatto, ma purtroppo la storia di 40 anni di fallimenti mi suggerisce che ci sarà una prevalenza in massa per quest’ultima scelta.
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8.- Anche perché il nostro sistema premiale appare ispirato a meccanismi che non sempre sono di buon senso. A esempio, che cosa succede se, dopo aver fatto il viaggio di lusso all'insaputa del fisco, vengo scovato fra qualche anno da controllori che riescono nella difficilissima impresa di mettere le mani sulle prove del fatto che io ho speso i famigerati 20mila euro in viaggi all'estero?
Stando alle regole attuali – e tenuto conto dei ponti d'oro che il fisco lancia durante l'iter di tutti i controlli verso chi rinuncia alle impugnative – io so di avere in tasca la garanzia di poter chiudere la faccenda pagando (nella terza ipotesi), solo una piccola maggiorazione, a titolo di sanzione ridotta (che di norma é pari al 17% circa, un sesto della sanzione minima irrogabile), oltre i 6mila euro di maggiore imposta evasa.
Stando così le cose, il sistema si illude se pensa che io trovi convenienza a privarmi spontaneamente da subito dei 6mila euro, a favore del fisco, sapendo che, se non lo faccio, ho minimo nove possibilità su dieci di non essere mai pizzicato. Mentre invece nella remota evenienza di segno opposto, il rischio che corro si limita a doverci rimettere, in buona sostanza, solo i 1.000 euro (pari a 1/6 del minimo irrogabile).
Il calcolo di convenienza, d’altro canto, diventa ancora più scoraggiante, se rifaccio i conteggi con riferimento all’annualità 2010, per la quale sono già scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione.
In tal caso, infatti, il gap fra quel che devo pagare se gioco d’anticipo avvalendomi del ravvedimento operoso (sanzione scontata a 1/8, per il cosiddetto ravvedimento lungo), e quello che sarò tenuto a pagare nel caso dopo aver fatto il “furbo”, finisco ugualmente nella rete del fisco, è pari appena a quattro punti percentuali in più.
La scelta della terza ipotesi infatti comporterà il pagamento di una sanzione di 1.000 euro, anziché quella di 750 euro (12,5%) che dovrei ugualmente versare anticipatamente (se scelgo di fare il “fesso”) in sede di ravvedimento operoso.
Appare pertanto auspicabile che il varo di questa nuova versione di redditometro diventi l’occasione per rivedere alle radici i meccanismi premiali finalizzati alla definizione abbreviata delle violazioni, tenendo a mente che il primo passo in avanti da fare su questo terreno è quello di differenziare le dosi dei benefici spettanti fra chi è responsabile di violazioni su base presuntiva e chi, viceversa, è autore di infrazioni per le quali sussiste prova certa non solo sul “se”, ma anche sul quantum evaso.
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