Evasione fiscale di massa: due esperienze che possono insegnare molto

di OIDA - pubblicato il 20/10/2011 in MERCATO & REGOLE
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Scena uno. 

Un contribuente è solo in una stanza. Gli piazzi davanti una cassaforte piena di soldi (pubblici). Gli consegni la chiave e così egli può prelevare da sé quanto lo Stato – secondo lui - gli deve in restituzione.

Immaginiamo ora che in questa condizione si trovino in cinque milioni. Ciascuno chiuso nella sua stanza. Ogni tanto c'è un finanziere che ha facoltà di aprire la porta e controllare che costui non prelevi oltre il dovuto. Ma i controllori scarseggiano e la sorveglianza è garantita solo per pochi minuti al giorno.

 

Scena due. 

Tutto come scena uno, solo che prendi una decisione. La chiave della cassaforte passa a una seconda persona, un professionista scelto dallo stesso contribuente che deve presenziare a ogni prelievo controllando che il contribuente si appropri non oltre la cifra che gli è dovuta.

 

Secondo voi, dalla cassaforte saranno spariti abusivamente più soldi nella scena uno o nella scena due?

 

La risposta è ormai storia. E pesa 6,6 miliardi di euro persi dal fisco nella scena uno e recuperati viceversa nella scena due. L’importo perso, ridotto alla consistenza riscontrabile in ogni anno, è da considerare per le annualità dal 1998 al 2009 in cui è stata normativamente prevista la libertà di compensazione fai-da-te in forma “singola”, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (situazione che persiste, come si dirà qui di seguito, relativamente alle compensazioni di crediti fino a 15mila euro su base annua).

L’esito positivo in parola, infatti, si deve a una duplice misura preventiva assunta su iniziativa dell’agenzia delle entrate, in vigore il 1° gennaio 2010, e riferita in particolare ai crediti Iva. Essa risulta disciplinata nel modo che segue:

a) divieto di utilizzo dei crediti in data anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale (il divieto non opera entro la soglia annua di 10mila euro);

b) blocco della possibilità di compensazione se prima non vi è stato l'avallo di un professionista abilitato che confermi la rispondenza di quanto vantato a credito con la contabilità interna aziendale (cosiddetto “visto pesante”, obbligatorio per crediti oltre la soglia annua di 15mila euro, in base a quanto stabilito dall’articolo 10 decreto legge n. 78/09).

Per la prima volta nella storia della fiscalità di massa, dunque, abbiamo una esperienza di proporzioni immense che dimostra, finalmente con il supporto documentativo incontrovertibile dei grandi numeri, che:

 

  • sia la minaccia del carcere (da sei mesi a due anni, se l’infrazione supera i 50mila euro, in forza dell’articolo 35, comma 7 del decreto legge n. 223 del 2006), sia il successivo forte inasprimento ad hoc delle sanzioni pecuniarie (elevate nel 2008 dal 30 al 100-200 per cento) sono stati seguiti dal fatto che nel giro di tre anni le compensazioni abusive sono cresciute di 5 miliardi su base annua: il totale compensazioni (lecite e illecite) che nel 2006 era di euro 23,441 miliardi, nel 2009 è salito a 28,361 per poi scendere nel 2010 a 21,727 miliardi (generando il gap di 6,634 miliardi che le entrate, per il 2010, appunto, ascrivono a maggiori recuperi: vedi a pagina 11 del bilancio di esercizio 2010 - relazione sulla gestione - a cura dell’agenzia delle entrate qui): per quanto concerne invece la sequenza storica delle compensazioni vedi la tabella 4.4 a pagina 119 del rapporto finale in data 15 giugno 2010 del gruppo di lavoro “economia non osservata e flussi finanziari”, presieduto da Enrico Giovannini);

 

  • I controlli mirati avviati nel 2009 hanno avuto un esito positivo nei riguardi di 13.547 soggetti (nel biennio 2009-2010: rispettivamente 6.753 e 6.794). Ai quali sono stati addebitati euro 520.644.000 (228.804.000 + 291.840.000), realizzando in definitiva su base annua, una media di 6.774 soggetti per un credito recuperato pari a euro 260.322.000, cui corrisponde una media a soggetto di euro 38.430 (per il 2009, si veda a pagina 17 la presentazione in conferenza stampa del 2 marzo 2010 qui)

 

  • Dividendo per la media pro-capite di euro 38.430 lo stock di euro 6,634 miliardi, compensati nel corso del solo 2009 in eccesso sul 2010, si ha dunque la evidenza documentale secondo cui, di colpo, oltre 170mila contribuenti, dopo una serie di abusi periodicamente reiterati di anno in anno, improvvisamente hanno simultaneamente cessato di tenere comportamenti illeciti. Sono qui evidenti le conseguenze che se ne possono trarre su come i numeri dell’azione repressiva si polverizzano di fronte alle dimensioni che assume il grave fenomeno legato al dilagare di inadempienze a livello di massa.

 

Passiamo ora alla seconda esperienza significativa.

Fra i mini-contribuenti che ancora oggi stanno fruendo delle maxi-agevolazioni per le attività marginali, meglio conosciute come “forfettone” o anche regime dei “minimi”, due soggetti su tre sono abusivi.

 

E’ quanto ha dichiarato di recente il direttore dell'agenzia delle entrate durante la trasmissione Porta a Porta del 4 ottobre scorso (guarda il video in allegato).

 

Si tratta di un dato inedito dal momento che ciò non era mai emerso dalla documentazione di settore, compresa quella presente sul sito istituzionale del dipartimento delle finanze, dove peraltro è particolarmente apprezzabile uno studio apposito dedicato al fenomeno qui.

 

Pur di conquistarsi la ghiotta agevolazione, pertanto, centinaia di migliaia di contribuenti che prima della norma (cioè, fino al 2007) pagavano regolarmente i tributi su oltre 30mila euro di introito annuo, sono stati indotti a fatturare di meno ed abbassare i ricavi ufficiali, raccontando falsamente al fisco che dall’anno dopo i loro incassi erano improvvisamente diventati, appunto, inferiori alla soglia dei 30mila euro.

 

Le adesioni previste, infatti, erano di circa 200mila soggetti agevolabili. Mentre già il primo anno ne risultano iscritti al regime più di 500mila. Numero che nel secondo anno, il 2009, è cresciuto - in misura anomala - del 23,8 per cento, raggiungendo le 627.322 unità (si veda pagina 6 di questo comunicato). Per il 2010 e 2011, peraltro (non ci sono dati disponibili), è presumibile che il numero sia cresciuto ulteriormente.

 

Tutto questo per dar conto del repentino cambio di rotta introdotto, a quattro anni dall’avvio, con la prima manovra d’estate 2011, la quale, con l'articolo 27 del decreto legge n. 98/2011, ha sancito la sostanziale soppressione dal 2012 del regime agevolato introdotto dall’articolo 1, commi 96 e seguenti della legge n. 244 del 1997 (Finanziaria 2008), a favore di un trattamento differente previsto, in avvenire, solo per l'avvio di nuove iniziative.

 

Per gli addetti ai lavori che sanno come girano, nel mondo della fiscalità, i meccanismi sottotraccia delle situazioni di fatto (in contrapposizione alle apparenze proprie delle regole astratte), questo esito era più che scontato sin dal primo momento (dicembre 2007). Il 24 luglio scorso, a pochi giorni dal varo del decreto legge n. 98/2011 ciò è stato scritto sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" (leggi l'allegato).

Ma è stato www.crusoe.it a raccogliere su queste pagine una analisi diversa che denunziava l’incontrollabile facilità con cui la Finanziaria 2008 consentiva che anche i falsi minimi potessero impunemente autocertificare il possesso di requisiti in realtà non posseduti qui. Ciò in occasione della proposta fatta da un esponente pubblico il quale si era dichiarato viceversa favorevole a un ulteriore innalzamento di soglia qui.

 

Cosa ha significato, per il contribuente più smaliziato, iscriversi abusivamente nel regime dei minimi per le quattro annualità che vanno dal 2008 al 2011? Due cose.

 

1) Primo, un risparmio d’imposta senza precedenti: zero Iva su vendite e compensi, zero Irap, Irpef fissa al 20 per cento, zero addizionali comunale e regionale (oltre, s’intende, alle dosi di evasione aggiuntiva, realizzata per abbassare sotto-soglia il ricavo);

 2) Secondo, ma assai più importante del primo, la possibilità di mimetizzarsi perfettamente fra i minimi "veri" e garantirsi in tal modo, per l'avvenire, la totale impunità verso i futuri controlli.

In nome di una tanto declamata semplificazione (concetto che – in versione totalmente travisata e fuorviante – si rinviene con inconsapevole insistenza nel dibattito catturato nel video di Porta a Porta che riportiamo in allegato), infatti, la Finanziaria 2008 prende sulla parola chiunque auto-dichiari di essere minimo (non c'è nessun controllo, né preventivo, né successivo). E – a condizione che entro fine anno costui eviti di fatturare più di 30mila euro - lo autorizza a:

 

1) cancellare la partita Iva

2) evitare di effettuare qualunque registrazione delle operazioni commerciali

2) omettere di tenere le scritture contabili

3) sfuggire alla disciplina degli studi di settore.

 

Conseguenza sanzionatoria prevista per il caso di infedele attestazione dei requisiti di cui sopra è un aumento del 10% della sanzione nominale (comma 114).

 

Non solo, quindi, il falso minimo è stato attratto in un'area di fatturato più bassa, ma solo dopo che egli avrà dimostrato di aver (ufficialmente) fatturato di meno, gli viene consentito a norma di legge di cancellare le tracce delle operazioni effettuate, sia "in bianco" che "in nero".

 

Ora che la situazione è sotto gli occhi di tutti, il fisco di oggi si troverà probabilmente costretto ad arrampicarsi sugli specchi. Ma oramai è troppo tardi. Bisognava pensarci prima.

 

Sono questi i vincoli che impone questo animale strano, la fiscalità di massa, che si muove ancora da illustre sconosciuto all’interno del nostro ordinamento tributario. Nella fiscalità moderna, in altre parole, le violazioni diffuse a livello di grandi numeri puoi solo prevenirle, non reprimerle qui.

 

Ovviamente ora nessuno è più in grado di sapere quanti dei 3-400mila (e forse più) falsi minimi saranno scovati dal fisco in sede repressiva. E io mi auguro fortemente che essi saranno accertati e sanzionati fino all’ultimo, come per legge.

 

Il caso appare emblematico, tuttavia. E può aiutare a capire le peculiarità del contrasto ai fenomeni di evasione di massa, che anche per questo, come più volte è stato scritto su questo sito, andrebbero tenuti distinti e distanti dai casi di delinquenza fiscale. Val la pena di formulare poche sommarie considerazioni.

 

Primo. Il fisco, pur sapendo tutto, si trova ora condannato ad assistere disarmato alla indebita fruizione sotto il naso di benefici non spettanti, persino per l'intero anno d'imposta 2011, annualità che i falsi minimi (perfettamente mimetizzati fra i minimi veri) potranno continuare impunemente a dichiarare come tali nel modello Unico 2012.

 

Secondo. Come emerge dalla deliberazione n. 8/2011/G del 13 luglio 2011 della corte dei conti qui, riferita al quinquennio 2006-2010, i numeri dicono che – su base annua – il fisco ha una forza di contrasto pari a circa 350mila accertamenti, nei quali viene in buona sostanza assorbita la totalità dei controlli e delle attività istruttorie di tipo endoprocedimentale.

 

Questo significa che onde accertare per intero e in via retroattiva l’esercito dei falsi minimi da ultimo denunciato (ammesso che ciò sia ancora possibile), il fisco dovrebbe per un anno fare controlli postumi solo su costoro.

 

Terzo. C’è un’altra cosa ancora che è la più grave di tutte. Giunti a questo punto, infatti, è evidente che le uniche armi a disposizione per contraddistinguere, a livello di massa, il minimo falso da quello vero rischiano di essere solo pochi, sparuti indizi. E, anzi, probabilmente l'unico indizio utile rimarrebbe quello legato alla diminuzione dei ricavi ufficiali fra l'anno prima e l'anno dopo.

 

Da solo, però, questo elemento appare debole. E questa è una circostanza molto grave che danneggia alle radici il contribuente in buona fede. E, infatti, quanto più si assottiglia lo spessore degli indizi a carico del falso minimo, tanto più il vero minimo si deve preoccupare.

 

Perché, all’interno di un procedimento di tipo indiziario-presuntivo (che è quello più frequentemente utilizzato dal fisco in chiave retrospettiva) il vero minimo diventa sempre più pericolosamente confondibile con quello finto. E ciò diventa tanto più vero quanto più l’accertamento da parte del fisco viene effettuato a distanza di tempo (tre, quattro o - come la normativa consente - anche cinque anni dai fatti).

 

Per concludere, torniamo alla “scena uno” con cui è stato aperto questo post. Se ciascuno dei cinque milioni di contribuenti può aprire e prelevare quel che gli pare dalla cassaforte, nel chiuso della propria stanza, senza essere quasi mai pizzicato sul fatto, e senza neppure lasciare la minima traccia, in che modo il “fesso” che, viceversa, avrà deciso in coscienza, nelle medesime condizioni, di evitare qualunque abuso, potrà garantirsi dal rischio di venire confuso con i cosiddetti “furbi” nella occasione dei futuri accertamenti?

Sono le contraddizioni di una fiscalità di massa che nei suoi profili più delicati e complessi ancora stenta a essere compresa sul piano tecnico, prima ancora che su quello politico. 


Allegati:

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