Better regulation nel settore delle comunicazioni in Europa: la creazione del Berec
di MIRIAM GIORGIO - pubblicato il 23/05/2011 in MERCATO & REGOLENell’ambito delle funzioni di tutela e di controllo del mercato, l’Unione Europea adotta di frequente metodi di carattere comparativo tra le scelte normative o regolatorie degli Stati membri attraverso sistemi istituzionali di confronto tra gli stessi Stati membri. Per esempio, nel settore delle telecomunicazioni, il regolamento CE n.1211/2010 (nell’ambito del cd. “pacchetto Telecom” che ha modificato le principali direttive concernenti le comunicazioni elettroniche) ha istituito il BEREC, organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche.
Il regolamento in questione, oltre a definire la disciplina per l’istituzione del BEREC, ne regola anche composizione e funzionamento e istituisce un Ufficio di pertinenza.
Il BEREC è composto dai Presidenti delle ventisette autorità nazionali indipendenti ed ha come obiettivo principale quello di rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione, nonché il mercato interno delle reti delle comunicazioni elettroniche. Compito del BEREC è, in altri termini, da una parte quello di consigliare e assistere la Commissione europea per lo sviluppo del mercato delle comunicazioni; dall’altra, quello di creare un legame effettivo fra le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e la Commissione stessa. L’organismo dovrebbe svolgere, inoltre, funzioni di consulenza per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche, intervenendo di sua iniziativa o su richiesta di questi ultimi.
È evidente che il BEREC è destinato a svolgere un ruolo fondamentale nell’ambito della diffusione delle best practices, come pure a promuovere la better regulation presso le autorità di regolazione nazionali. Tuttavia, esso si differenzia dalle agenzie europee in quanto privo di personalità giuridica: il BEREC ha natura di comitato, ed è composto da un rappresentante della ANR di ciascuno Stato membro, col compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.
Il comitato assolve talune funzioni specifiche fra cui: pubblicazione di pareri resi su progetti di misure delle ANR in relazione alla regolazione del mercato, alla designazione delle imprese che detengono un significativo potere di mercato (SMP) e all’imposizione di misure correttive; cooperazione con le ANR in questo contesto; consulenza su progetti di raccomandazioni della Commissione relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi.
Accanto al comitato dei regolatori è presente un Ufficio che dispone, a sua volta, di un comitato di gestione e di un direttore amministrativo. Il comitato di gestione dell’Ufficio è composto dai membri del comitato dei regolatori e da un membro in rappresentanza della Commissione. Sotto la supervisione del comitato di gestione, il direttore amministrativo è responsabile della direzione dell’Ufficio. Invece, l’Ufficio del BEREC si occupa di fornire sostegno amministrativo all’organismo; di raccogliere le informazioni necessarie dalle ANR; di diffondere le migliori prassi regolamentari presso le ANR.
Infine, per lo svolgimento delle sue attività, il BEREC si avvale di risorse costituite soprattutto da un’importante sovvenzione comunitaria, nonché dai contributi finanziari degli Stati membri o delle loro ANR versati su base volontaria (il bilancio, elaborato dal direttore amministrativo e adottato dal comitato di gestione, diventa definitivo con l'adozione del bilancio generale dell'Unione Europea).
Prima del BEREC, con decisione 2002/627/CE, era stato istituito il Gruppo dei regolatori europei (ERG) per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Apparve, però, presto necessario rafforzare il ruolo dell’ERG definendone una struttura ed un’attività funzionale più articolate e complete: occorreva creare un organismo la cui attività fosse determinante per la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione europea.
Ancora, sempre secondo un approccio finalizzato ad uniformare le scelte regolatorie e a promuovere le best practices, è attiva da tempo una modalità di trasmissione obbligatoria dei provvedimenti di regolazione alla Commissione europea attraverso l’inserimento dei provvedimenti stessi nel sito web http://circa.europa.eu (dove CIRCA è acronimo di Communication and Resource Center Administrator) da parte di tutte le Autorità delle comunicazioni. Attraverso il CIRCA si determina un vero e proprio network tra le autorità europee competenti nell'ambito della regolazione dei mercati delle comunicazioni (V. M.Giorgio, L'AIR nell'Autorità Garante nelle Comunicazioni (AGCOM), in Osservatorio sull'Analisi di Impatto della Regolazione, www.osservatorioair.it, febbraio 2011, S 7/2011).
Come visto, oltre al CIRCA che favorisce il confronto tra le autorità europee, le ANR partecipavano già al gruppo dei regolatori europei (ERG). Esso produceva annualmente, già prima dell’istituzione del BEREC (Art.5 Regolamento CE n.121/2010: il BEREC produce, prima della fine di ogni anno, anche un programma di lavoro per l'anno successivo che viene sottoposto a consultazione pubblica), un documento sullo stato della regolazione nelle comunicazioni ad esito di studi comparativi e di confronti delle diverse esperienze nazionali (lo si può leggere nel sito web http://www.erg.eu.int/ dove oggi vengono pubblicate le attività del BEREC)1.
In seguito, con la creazione del BEREC – che si è riunito per la prima volta a Bruxelles il 28 gennaio 2011 – è stato individuato un modello istituzionale che, se da una parte succede all’ERG, dall’altra parte può essere considerato innovativo in quanto radicalmente diverso rispetto all’originaria proposta della Commissione europea basata sul tradizionale modello dell’agenzia comunitaria (Secondo il regolamento BEREC: "BEREC should continue the work of the ERG, developing cooperation among NRAs, and between NRAs and the Commission, so as to ensure the consistent application in all Member States of the EU regulatory framework for electronic communications networks and services, and there by contributing to the development of the internal market").
Altro aspetto di novità è dato dal fatto che il BEREC è caratterizzato da due livelli istituzionali: il primo livello è costituito dal BEREC quale organismo di diritto privo di personalità giuridica, composto nel suo organo decisionale. Il secondo livello organizzativo è invece rappresentato dall’Ufficio di supporto, quale ente di diritto comunitario guidato da un direttore amministrativo. Tale Ufficio garantisce l’operatività quotidiana dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche.
In ultima analisi, un simile disegno istituzionale mira a preservare le peculiarità del modello bottom-up (alla base della positiva esperienza dell’ERG), fondando l’intero processo regolamentare sull’expertise dei regolatori e assicurando, secondo le richieste dei co-legislatori comunitari, il pieno rispetto del principio di sussidiarietà nella regolamentazione di settore.
Si attende ora il recepimento del nuovo quadro normativo dalle legislazioni nazionali dei 27 Stati membri che dovrà avvenire entro il prossimo giugno.
L'istituzione di quella che è stata definita una sorta di “super Authority” rappresenta, in un certo senso, l’ultima decisiva tappa del processo per rafforzare il mercato unico delle telecomunicazioni. L'obiettivo del BEREC, ha spiegato Viviane Reding, commissario europeo delle telecomunicazioni (che ne aveva proposto la creazione sin dal 2007), è abbattere il peso delle frontiere nazionali nell'ambito delle comunicazioni elettroniche, dando vita ad un mercato uniforme nella regolazione e realmente competitivo.
1 Cfr., tra gli ultimi prodotti, l'IRG/ERG Work Progam 2009 (Adjusting regulation to a changing market environment and preparing for legal and institutional change) che contiene alcuni riferimenti importanti alle attività di benchmarking e all'impatto della regolazione. Nel 2010, invece, l'IRG/ERG Work Progam ha inteso definire le basi di lavoro del BEREC e i suoi obiettivi.




