La perequazione infrastrutturale e il federalismo fiscale

di ETTORE JORIO - pubblicato il 09/05/2011 in BAROMETRO SUL FEDERALISMO
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La Commissione bicamerale per il federalismo fiscale ha dato l’ok allo schema di decreto legislativo che disciplina le risorse aggiuntive e gli interventi speciali, previsti dall’art. 119 della costituzione.


Siamo, dunque, al sesto provvedimento attuativo della legge 42/09 - che ha conseguito 14 voti favorevoli dal Pdl e dalla Lega, 11 voti contrari dal Pd e dall’Idv e 4 astensioni dal terzo polo - di qui a poco adottato definitivamente dal governo, con sostanziali modifiche e integrazioni rispetto a quello assunto, in via preliminare, il 26 novembre 2010. Tale decreto attuativo si prefigge il fine costituzionale di rimuovere gli squilibri economici e sociali che caratterizzano il nostro paese, causa di quelle asimmetrie che impedirebbero un esordio favorevole del federalismo fiscale, sino a minacciarne il buon esito.

 

Insieme alla detta adozione preliminare del 26 novembre 2010, il consiglio dei ministri ha condiviso un decreto ministeriale, attuativo dell’art. 22 della legge 42/09, (pubblicato tardivamente sulla gazzetta ufficiale dell’1 aprile scorso) in materia di perequazione infrastrutturale. Un provvedimento che ha scandito il percorso ricognitivo dello status quo del patrimonio strumentale al funzionamento della sanità, dell’assistenza, della scuola e delle reti (stradali, fognarie, elettrica, del gas, portuali e aeroportuali), finalizzato a censire le inadeguatezze strutturali e, di conseguenza, programmare gli interventi utili a realizzare un benessere infrastrutturale omogeneo tra i territori del paese.


A ben vedere, due provvedimenti di iniziativa governativa, ai quali si è data poca importanza dai media, indispensabili per compensare le povertà di ricchezza immobiliare produttiva, che però sono insufficienti allo scopo. Anzi, sotto certi aspetti, potrebbero essere di ostacolo a conseguire, nel tempo utile e alle condizioni ottimali, il risultato dichiarato, ovverosia di fornire al Mezzogiorno gli strumenti indispensabili per il suo decollo produttivo. Un errore di ipotesi, questo, che inciderà negativamente sull’applicazione della riforma in atto della finanza pubblica, vittima del disinteresse sulla perequazione, sia di quella riferita al sostegno della spesa corrente, neppure pensata, che di quella riferibile agli investimenti indispensabili a mettere alla pari le istituzioni che compongono la repubblica.


Vediamo cosa è successo.


Con il decreto ministeriale del 26 novembre 2010, il ministero dell’economia ha inteso disciplinare, in sede di prima applicazione e ai sensi dell’art. 22 della legge 42/09, la ricognizione degli anzidetti interventi infrastrutturali. Ciò al fine di colmare il relativo deficit, che determina sensibili asimmetrie produttive tra le regioni, quanto a servizi pubblici, soprattutto, a sfavore di quelle del Mezzogiorno. L’aspettativa insita nel provvedimento è quella di assumere formale conoscenza di quanto patrimonialmente disponibile e di cosa si renderebbe indispensabile, nella fase transitoria, per superare gli squilibri.


Conseguentemente, destinare alla loro soluzione tutti gli investimenti a sostegno delle aree sottoutilizzate, da effettuare attraverso risorse aggiuntive, all’uopo vincolate, e interventi speciali, da doversi regolare ai sensi dell’art. 16 della legge di delegazione 42/09, al quale si riferisce - per l’appunto - l’anzidetto provvedimento appena condiviso dalla bicameralina.


Il decreto ministeriale sancisce i termini e i criteri del procedimento ricognitivo, che dovrà essere fatto confrontando - attraverso il ricorso ad appositi indicatori - i livelli di servizio offerti al 31 dicembre 2010, per ogni area di intervento, con i corrispondenti standard di servizio stimati alla medesima scadenza temporale, sotto il profilo qualitativo e quello quantitativo. Interessante, perché correttamente omnicomprensiva, la definizione giuridica che il decreto offre dell’infrastruttura, cioè di quella species di immobilizzazione cui dovere dedicare le necessarie attenzioni di ricerca e di valorizzazione. È, pertanto, da intendersi infrastruttura ogni bene strumentale dotato “della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi, a domanda individuale o aggregata” dedicato a soddisfare i bisogni delle famiglie e delle imprese.


Il calcolo del fabbisogno infrastrutturale, distinto per settori di servizio pubblico, dovrà essere effettuato tenuto conto delle caratteristiche dei territori e delle composizioni demografiche ivi residenti. Insomma, il decreto ha disposto una sorta di inventario delle precarietà strutturali, che tuttavia non sarà facile a realizzarsi stante la consolidata abitudine, specie nel sud, della pubblica amministrazione sub-statale ad essere spesso inconscia del proprio patrimonio, immobiliare e non solo.

 

Un handicap al quale hanno tentato, invano, di sopperire i numerosi incentivi finalizzati al loro censimento. Una difficoltà, questa, che invade anche lo Stato, in difficoltà in questi giorni a definire elenchi esaustivi degli immobili da trasferire, in attuazione del federalismo demaniale, approvato con il decreto legislativo attuativo n. 85 del 28 maggio 2010, giudicati irricevibili dai comuni, tanto da non perfezionare la relativa intesa in sede di conferenza unificata.

 

Lo schema di decreto legislativo ex art. 16 della legge 42/09, approvato dalla bicameralina in data 5 maggio 2011, disciplinante la formazione e la destinazione delle risorse aggiuntive e degli interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, è inteso a perseguire alcuni nobili obiettivi, primo fra tutti quello di ovviare a uno dei maggiori difetti del Mezzogiorno, ovverosia di non sapere spendere i fondi straordinari attribuiti in suo favore, soprattutto quelli comunitari.

 

Il provvedimento ha registrato una vita difficile in sede di conferenza unificata, laddove il testo proposto dal governo non è stato condiviso principalmente per la sua caratteristica di volere accentrare, in capo ad alcuni ministri (affari regionali ed economia) e al comitato interministeriale di programmazione economica (CIPE), l’attività di programmazione dell’intervento, violando con questo l’autonomia delle regioni a decidere del loro processo di sviluppo.


Ai sensi del decreto delegato in itinere, spetterà quindi ai suddetti dicasteri redigere, unilateralmente, un programma degli interventi strutturali nel Mezzogiorno. Essi saranno finanziati dal CIPE, sulla base di appositi contratti, denominati istituzionali di sviluppo, da stipularsi con i singoli enti territoriali destinatari delle risorse speciali, ovvero con i concessionari di servizi pubblici.

 

Nei contratti dovranno essere ben determinati, per ciascuna tipologia di intervento, il programma tempèorale, le responsabilità per inadempimento dei contraenti, i criteri di valutazione e le sanzioni relative, ultime delle quali il definanziamento - con la destinazione delle risorse medesime a un altro livello di governo - e il commissariamento sostitutivo, ai sensi dell’art. 120, comma 2, della costituzione, da potersi disporre anche nell’ipotesi di mancata trasparenza nella realizzazione degli investimenti.

 

I predetti fondi, da ripartire sotto forma di risorse aggiuntive, ovvero per finanziare interventi ad hoc, saranno riassunti nel neo-istituito “fondo per lo sviluppo e la coesione” che sostituirà dal 2013 l’attuale fondo per aree sottoutilizzate, il cosiddetto Fas.


A questi provvedimenti - il primo amministrativo e l’altro (tra non molto) legislativo - non hanno dato il giusto rilievo né la stampa, né la dottrina, sottovalutandone la portata e non tenendo affatto in conto la loro diretta correlazione con il corretto esordio del federalismo fiscale. Sarà impossibile, infatti, per quelle regioni, caratterizzate da un forte deficit infrastrutturale, produrre a costo standard i relativi servizi pubblici e rendere esigibili i livelli essenziali delle prestazioni (Lep), in quanto direttamente incidente sugli oneri del relativo processo industriale.

 

Una verosimile perplessità imporrà, di certo, la rivisitazione dei tempi destinati al censimento delle necessità strumentali, nel senso di accelerarli, visto che da tutto questo dipenderà il quantum vincolato da garantire ai territori bisognosi, a garanzia di una corretta perequazione infrastrutturale.

 

Un ineludibile adempimento che, invece di essere ben programmato sulla base delle consistenze e delle insufficienze rendicontate sui territori, viene anticipato con il decreto legislativo di prossima approvazione governativa, in applicazione delle solite metodologie spartitorie, da considerarsi irragionevoli in difetto della obiettiva mappa dei bisogni infrastrutturali da soddisfare.


illustrazione: shaun tan

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