Autonomia finanziaria vuol dire autonomia di spesa; sarà possibile con il nuovo decreto? - 2/2

di ENRICO BUGLIONE - pubblicato il 06/04/2011 in BAROMETRO SUL FEDERALISMO
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 Alcune questioni specifiche sulla perequazione. 


a) Calcolo del gettito fiscale standard e lotta all’evasione fiscale.


Nel modello di perequazione disegnato nello schema di decreto, il calcolo del gettito fiscale standard ha lo stesso rilievo di quello relativo all’individuazione dei costi standard per le spese Lep. Entrambi, infatti rappresentano le variabili fondamentali per determinare la capacità di autofinanziamento dei livelli essenziali di prestazioni da parte delle singole regioni, e, quindi, l’entità del contributo perequativo dovuto dallo Stato.


Nel modello attuale, che in linea di massima segue la stessa logica, il gettito fiscale standard è calcolato con riferimento alla base imponibile già emersa, quindi a prescindere dai livelli di evasione presenti in ciascuna regione. Ciò di per sé elimina qualsiasi incentivo nei confronti delle regioni a combattere l’evasione, in quanto all’eventuale incremento del gettito dei tributi propri (o compartecipati) così ottenuto, corrisponderebbe una diminuzione dei trasferimenti perequativi. Se si volesse sfruttare l’attuale riforma del federalismo fiscale non solo per rendere più efficiente la spesa ma anche come uno strumento di lotta all’evasione, nel nuovo modello il gettito fiscale standard dovrebbe essere calcolato prendendo a riferimento non la base imponibile già emersa ma una stima di essa che tenga conto anche della dimensione dell’onere fiscale evaso. Questo criterio, inoltre, dovrebbe essere applicato sia ai tributi propri delle regioni destinati alle spese Lep (Irap e addizionale Irpef) sia alla compartecipazione geografica all’Iva, visto che la territorializzazione del gettito, di per sé complessa, si giustifica proprio al fine di incentivare la partecipazione delle regioni alla lotta all’evasione. In questi termini, diventerebbe più comprensibile l’emendamento proposto dalle regioni con l’aggiunta dell’art. 7 bis, in base al quale deve essere ad esse attribuito, sempre in base al criterio geografico, non solo l’intero gettito derivante dall’attività di recupero fiscale – apparentemente a prescindere se il recupero sia dovuto ad interventi dello Stato o delle regioni, in quanto ciò, nell’emendamento, non è specificato - riferita non solo ai tributi propri derivati e alle addizionali regionali a tributi erariali ma anche il maggior gettito Iva recuperato, in misura corrispondente all’aliquota di compartecipazione.


b) Perequazione in materia assistenziale. In proposito sembra necessario sottolineare che una cosa è immaginare di arrivare a determinare i costi standard per una funzione, come la sanità, che, sul territorio, è interamente gestita dalle regioni e da enti da esse dipendenti (le ASL), e un’altra è prevedere di raggiungere lo stesso obiettivo rispetto ad una funzione, come l’assistenza sociale, dove una parte consistente degli interventi sul territorio – a prescindere da quelli di competenza statale - è posta in essere dagli enti locali, in parte utilizzando risorse fornite dalla regione, ma in parte anche con risorse proprie pure di natura tariffaria. In altre parole è difficile immagine – come invece sembra emergere dai decreti di attuazione della l. 42 – che, in questo settore, la definizione del modello di perequazione e degli stessi costi standard, possa avvenire in modo separato per le regioni e gli enti locali;


c) Perequazione per le “altre spese”. La mancata previsione, non solo nella legge 42, ma anche nel decreto di attuazione ora all’esame della Commissione, del tetto fino al quale dovranno essere ridotte le differenze tra regioni in termini di gettito per abitante dell’addizionale Irpef, rende questa parte del modello di perequazione del tutto indefinita, nonostante l’importanza delle materie che rientrano in questo ambito, tra le quali in primo luogo il trasporto pubblico locale per la parte corrente.


d) Infine una proposta di modifica al testo del decreto. All’art. 11 comma 5, viene disciplinata la compartecipazione Iva destinata ad alimentare il fondo perequativo per le spese Lep. Per tale compartecipazione - diversa da quella, alla quale si è fatto riferimento in precedenza, assegnata alle regioni in base al criterio geografico - nell’articolo si specifica il criterio da seguire per la determinazione dell’aliquota, ma non su quale parte del gettito Iva incassato dallo Stato essa dovrà essere calcolata. Bisognerebbe specificare che a questo scopo andrà considerato il gettito complessivo al netto di quanto spettante: all’unione europea; alle regioni a statuto speciale e alle province autonome; alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione “geografica”.


Seconda parte del testo dell’intervento all’audizione del 23.02.2011 sullo schema di d. Lgs. “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard” (atto n. 317). 



 

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